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feb 7, 2010

Nuovo Testo Unico delle Leggi Regionali


Pubblicato il Nuotvo Testo Unico delle Leggi  Regionali in materia di Pubblica Sanità (Legge Regionale 30 Dicembre 2009
Categoria: Normative
Postato da: intenso

Con la promulgazione del Nuotvo Testo Unico delle Leggi  Regionali in materia di Pubblica Sanità (Legge Regionale 30 Dicembre 2009) si vanno a definire nell’articolo 59 “Le misure di prevenzione nelle strutture sanitarie”

Art. 59

1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive trasmesse da nebulizzazione derivante da impianti di
distribuzione dell'acqua sanitaria e di condizionamento, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
accreditate hanno l'obbligo di compiere, in modo continuativo, in relazione agli esiti riscontrati, le azioni di
prevenzione, controllo e manutenzione dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione e distribuzione dell'acqua calda sanitaria;
b) impianti di condizionamento dell'aria;
c) impianti per idroterapia non termale e aerosolterapia.

2. Le azioni di prevenzione, controllo e manutenzione di cui al comma 1, da effettuare con cadenza minima annuale e
in caso di provata contaminazione o di malattia nei pazienti, sono indicate con decreto della direzione generale
competente in materia di sanità. Gli oneri sono a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Le operazioni sono
certificate dalle ASL, registrate e controfirmate dal responsabile della struttura o suo delegato.

3. Al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria, le aziende ospedaliere, le ASL e le strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private della Regione procedono al trattamento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

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